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REGIO DECRETO 29 maggio 1941, n. 489

Riorganizzazione dei servizi e revisione del ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (041U0489)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1955)
Testo in vigore dal:  29-7-1948
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Art. 46



I direttori straordinari dei Regi istituti di sperimentazione agraria sono nominati per la durata di tre anni solari durante i quali in caso di insufficiente attitudine possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono essere promossi ordinari in base a giudizio sulla loro operosità scientifica, reso da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di Regi istituti di sperimentazione agraria e i professori ordinari di Università.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova Commissione, costituita di persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Nei riguardi delle Commissioni suddette si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Coloro che, al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio, non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.

((I direttori ordinari conseguono la promozione al grado quinto al compimento del quinto anno di anzianità nel grado sesto e la promozione al grado quarto al compimento del quarto anno di anzianità nel grado quinto))
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