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LEGGE 19 giugno 1951, n. 592

Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

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Testo in vigore dal: 18-8-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico
concorso  direttori  straordinari  nel  ruolo  del  personale tecnico
superiore  degli  Istituti di sperimentazione agraria, sono esonerati
dal  compiere  il  servizio di straordinariato di cui all'art. 46 del
regio  decreto  29  maggio  1941,  n.  489,  e  conservano  il  grado
gerarchico   e   la   relativa  anzianita'  acquisiti  nel  ruolo  di
provenienza.
  La  disposizione del precedente comma si applica anche agli attuali
direttori  straordinari  degli  Istituti  di sperimentazione predetti
provenienti dal ruolo dei professori universitari.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 19 giugno 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - SEGNI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI