stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 188

Assegnazione della somma di lire 5 miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima Giunta U.N.R.R.A. - Casas.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  18-4-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 5 miliardi da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del (programma generale di assistenza U.N.R.R.A. - Casas prima Giunta.
Tale somma è amministrata dalla predetta prima Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.