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LEGGE 22 febbraio 1951, n. 188

Assegnazione della somma di lire 5 miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima Giunta U.N.R.R.A. - Casas.

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Testo in vigore dal: 18-4-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a prelevare dai fondi di
cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 5 miliardi da
assegnarsi  all'Amministrazione  per  gli aiuti internazionali per la
prosecuzione del (programma generale di assistenza U.N.R.R.A. - Casas
prima Giunta.
  Tale  somma  e'  amministrata  dalla predetta prima Giunta nel modo
previsto  dall'ultimo  comma  dell'art.  2 del decreto legislativo 12
aprile 1946, n. 236.