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LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1513

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.

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Testo in vigore dal:  20-1-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore dei Comuni e delle Province, i cui bilanci, per l'anno 1951, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di sette miliardi e mezzo, e può essere autorizzata l'assunzione di mutui da parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto di contributo statale.
I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.