stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1220

Firma dei tipi di frazionamento catastale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il comma terzo dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, modificato con la legge 8 marzo 1950, n. 172, è sostituito dal seguente:
"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI