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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1220

Firma dei tipi di frazionamento catastale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 14-12-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  comma  terzo  dell'art.  1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043,
modificato  con  la  legge  8  marzo  1950, n. 172, e' sostituito dal
seguente:
  "Quando  avviene  il  frazionamento  di  una  particella,  le parti
interessate   devono   produrre,  insieme  con  i  documenti  per  la
esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da
eseguirsi  sopra  un  estratto  autentico  delle mappe catastali e da
firmarsi  da  un  ingegnere,  architetto, dottore in scienze agrarie,
geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto
nel rispettivo albo professionale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 novembre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI