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LEGGE 8 marzo 1950, n. 172

Firma dei tipi di frazionamento catastale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  13-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il comma, terzo dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, è così modificato nel 1° capoverso:
"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, iscritto nel rispettivo albo professionale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1950

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI