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LEGGE 7 febbraio 1949, n. 32

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

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Testo in vigore dal:  15-3-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436, relative agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.