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DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 436

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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Testo in vigore dal:  15-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1


La proroga degli assegni rinnovabili di guerra consentita ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, per non oltre un anno dalla scadenza dell'assegno, successivamente differita, con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, ed ancora prorogata, di sei mesi in sei mesi, con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 316 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1003, fino a tutto il 14 aprile 1948, è ulteriormente protratta, per altri sei mesi, a decorrere da tale ultima data.