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LEGGE 7 febbraio 1949, n. 32

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

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Testo in vigore dal: 15-3-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 2 aprile 1948, n.
436,  relative  agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche
per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.