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LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1049

Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.

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Testo in vigore dal:  9-2-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le domande dirette ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380, agli esercenti di aziende minerarie sui combustibili fossili nazionali venduti e consegnati dal 1 marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere presentate, sotto pena, di decadenza, al Ministero dell'industria e del commercio, con la necessaria documentazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1949

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GRASSI