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DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 380

Concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  8-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948;

Art. 1


A decorrere dal 1 marzo 1948, sino al 30 giugno 1948, è concessa agli esercenti di aziende minerarie una integrazione di prezzo per ogni tonnellata venduta e consegnata di antraciti, ligniti picee, xiloidi e torbose ed in genere di combustibili fossili ad eccezione delle torbe e del carbone sulcis prodotto dalla Società Carbonifera Sarda.
A decorrere dalla stessa data è concesso un contributo per ogni tonnellata dei combustibili indicati nel comma precedente, consumata da stabilimenti industriali appartenenti agli stessi esercenti o ad imprenditori con essi consociati, con esclusione dei combustibili impiegati per i consumi interni della miniera.