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LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1049

Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.

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Testo in vigore dal: 9-2-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  domande  dirette  ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa
dal  decreto  legislativo  2  aprile  1948, n. 380, agli esercenti di
aziende  minerarie  sui  combustibili  fossili  nazionali  venduti  e
consegnati  dal  1  marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere
presentate,  sotto  pena, di decadenza, al Ministero dell'industria e
del  commercio,  con la necessaria documentazione entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                              BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GRASSI