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LEGGE 14 giugno 1949, n. 322

Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1951)
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Testo in vigore dal:  1-2-1951
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1949, n. 950 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per l'anno 1950, l'assegno supplementare di contingenza, previsto dall'art. 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322, a favore dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è corrisposto nella stessa misura stabilita dall'art. 2 della legge predetta per i pensionati di cui alla lettera b) del predetto articolo e nella misura di lire 1100 mensili per i pensionati di cui alla lettera a) dello articolo stesso".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1949, n. 950, come modificata dalla L. 28 dicembre 1950, n. 1119 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ferme restando le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 950, è prorogata a tempo indeterminato la misura dell'assegno supplementare di contingenza previsto dalla legge stessa a favore dei titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale".