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LEGGE 14 giugno 1949, n. 322

Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1951)
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Testo in vigore dal: 1-2-1951
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto
legislativo  29 luglio 1947, n. 689, e' autorizzata la concessione ai
titolari  di  pensioni  di  invalidita'  e  vecchiaia  e di quelle ai
superstiti,   liquidate   dall'istituto  nazionale  della  previdenza
sociale,  di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e
i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.(1)((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  23 dicembre 1949, n. 950 ha disposto (con l'articolo unico)
che   "Per  l'anno  1950,  l'assegno  supplementare  di  contingenza,
previsto dall'art. 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322, a favore dei
titolari  di  pensioni  di  invalidita'  e  vecchiaia  e di quelle ai
superstiti,   liquidate   dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale,  e'  corrisposto  nella  stessa misura stabilita dall'art. 2
della  legge  predetta  per  i  pensionati di cui alla lettera b) del
predetto  articolo  e  nella  misura  di  lire  1100  mensili  per  i
pensionati di cui alla lettera a) dello articolo stesso".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  23  dicembre  1949,  n.  950,  come  modificata dalla L. 28
dicembre  1950, n. 1119 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ferme
restando  le  disposizioni  della  legge 23 dicembre 1949, n. 950, e'
prorogata  a tempo indeterminato la misura dell'assegno supplementare
di  contingenza  previsto dalla legge stessa a favore dei titolari di
pensioni   di   invalidita',   vecchiaia   e   superstiti,  liquidate
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale".