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LEGGE 14 giugno 1949, n. 322

Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1951)
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Testo in vigore dal:  26-6-1949 al: 13-1-1950
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.