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LEGGE 19 agosto 1948, n. 1186

Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza.

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Testo in vigore dal:  30-9-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche se privilegiate - e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, e delle Amministrazioni indicate nell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651, a favore degli impiegati civili, del militari, del salariati e delle loro famiglie, è concesso un aumento provvisorio di:
L. 2000 mensili, se trattasi di pensioni o assegni diretti;
L. 1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità.
Il predetto aumento provvisorio è concesso anche ai pensionati contemplati nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.
Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni richiamate nel precedente primo comma ed in parte a carico di altri enti si applica la norma contenuta nell'art. 3 primo comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.