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LEGGE 19 agosto 1948, n. 1186

Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza.

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Testo in vigore dal: 30-9-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche
se  privilegiate  -  e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili,
liquidati   o   da   liquidarsi   a   carico  dello  Stato,  e  delle
Amministrazioni  indicate  nell'art.  2  del  decreto  legislativo 14
aprile  1948,  n. 651, a favore degli impiegati civili, del militari,
del   salariati  e  delle  loro  famiglie,  e'  concesso  un  aumento
provvisorio di:
    L. 2000 mensili, se trattasi di pensioni o assegni diretti;
    L.  1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di
riversibilita'.
  Il  predetto  aumento  provvisorio  e' concesso anche ai pensionati
contemplati  nell'art.  5  del decreto legislativo luogotenenziale 30
gennaio 1945, n. 41.
  Nei  casi  di  pensioni  in  parte  a  carico  dello  Stato o delle
Amministrazioni  richiamate  nel precedente primo comma ed in parte a
carico  di altri enti si applica la norma contenuta nell'art. 3 primo
comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.