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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783

Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (008U0783)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1974)
Testo in vigore dal:  20-12-1974
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Art. 10



L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.

Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto.

((7))
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 14 ottobre 1974, n. 629, nel modificare l'articolo unico della L. 19 luglio 1960, n. 757, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".