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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 629

Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato.

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Testo in vigore dal:  20-12-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE RUMOR - TANASSI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE