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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 629

Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato.

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Testo in vigore dal: 20-12-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per
la  vendita  a  trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e
per  la  permuta  dei  medesimi,  sono quintuplicati. Sul progetto di
contratto  deve  essere  sentito  il  parere  del Consiglio di Stato,
qualora  il  valore  di  stima superi i limiti di somma stabiliti con
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 ottobre 1974

                                LEONE

                                                    RUMOR - TANASSI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE