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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783

Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (008U0783)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1974)
Testo in vigore dal: 9-2-1909
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed  urbani,  di  qualunque
provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con  le  norme
della presente legge e di quella per l'Amministrazione del patrimonio
e per la contabilita' generale dello Stato.