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DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
Testo in vigore dal:  21-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 35

(Limiti di età per il conferimento di funzioni
Direttive)
1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi
((da 10 a 15))
, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma
((16))
, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno
((due))
anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto, di cui all'articolo 45.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima della data di collocamento a riposo.