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DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
Testo in vigore dal: 21-4-2024
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante  delega  al  Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per  il  decentramento  del  Ministero  della
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il  Consiglio
di presidenza della Corte dei conti  e  il  Consiglio  di  presidenza
della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un  testo
unico; 
  Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1,  lettera  a),  e  2,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),  o),
p), q) e r), della legge 25  luglio  2005,  n.  150,  concernenti  la
modifica della disciplina per l'accesso in magistratura,  nonche'  la
disciplina  della  progressione  economica  e  delle   funzioni   dei
magistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma  9,  della  medesima
legge numero 150 del 2005; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 ottobre 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed  in  data  10  gennaio
2006, e del Senato della Repubblica, espressi  in  data  22  dicembre
2005 ed in data 12 gennaio 2006, a norma  dell'articolo  1,  comma  4
della citata legge numero 150 del 2005; 
  Ritenuto, cogliendo il significato  della  condizione  posta  dalla
Commissione  giustizia  della   Camera   dei   deputati   in   ordine
all'articolo  19,  comma  2,  di  inserire,  all'articolo   55,   una
disposizione transitoria, allo scopo  di  evitare  che  il  Consiglio
superiore della  magistratura  sia  costretto  a  disporre  repentini
mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti
i  magistrati  che  hanno  gia'  maturato  il  periodo   massimo   di
permanenza, con conseguenti possibili  difficolta'  di  funzionamento
degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno  spazio
temporale, la cui durata e' mutuata da quella prevista, in materia di
proroga della permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro  il  quale
provvedere comunque ai mutamenti suddetti; 
  Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione
giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo  1,  comma
1, atteso che, qualora  la  stessa  si  riferisca  anche  alle  prove
scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe  un  aumento
del numero delle medesime da tre a quattro  che  appare  estraneo  ai
principi e criteri di delega, nonche' inopportuno, tenuto  conto  del
piu'  ridotto  rilievo,  rispetto   alla   vita   professionale   del
magistrato,  delle  materie  attinenti  al   diritto   dell'economia,
rispetto alle altre tre  oggetto  della  prova  scritta;  qualora  la
condizione debba, viceversa, intendersi come riferita  esclusivamente
alle  prove  orali  del  concorso,  deve   invece   osservarsi   che,
nell'ambito di tali prove, lo schema prevede gia' l'inserimento delle
materie, tra quelle riconducibili al "diritto dell'economia", con  le
quali piu' frequentemente il  magistrato  dovra'  confrontarsi  nella
propria vita professionale; 
  Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla
Commissione  giustizia  della   Camera   dei   deputati   in   ordine
all'articolo 26, comma 2, atteso che la  legge  di  delegazione,  col
prevedere, all'articolo  2,  comma  1,  lettera  l),  n.  11),  quale
principio  e  criterio  direttivo,   che   nella   individuazione   e
valutazione  dei  titoli,  si  tenga  conto  "prevalentemente   (...)
dell'attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni
giudiziarie", non esclude che,  ai  fini  di  tale  individuazione  e
valutazione,  venga  attribuito  rilievo,  pur  se  non   in   misura
prevalente, a titoli che, anche se non  direttamente  attinenti  alla
attivita' svolta come magistrato, possano  tuttavia,  come  nel  caso
delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti  di
carattere giuridico  o  di  titoli  di  studio  od  ulteriori  titoli
attestanti  qualificate  esperienze   tecnico-professionali,   essere
indicativi del livello di professionalita' raggiunto; 
  Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 gennaio 2006; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 (Concorso per magistrato ordinario) 
  1. La  nomina  a  magistrato  ordinario  si  consegue  mediante  un
concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in  relazione
ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio
successivo, per i quali, in ragione  dello  stanziamento  deliberato,
puo' essere attivata la procedura di reclutamento. 
  1-bis. Ai fini di cui al comma  1,  il  Ministero  della  giustizia
determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono
resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne
da' comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. 
  2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta,  effettuata
con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto  15  ottobre
1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.  Con
decreto del Ministro della giustizia possono essere  disciplinate  le
modalita' di  svolgimento  della  prova  scritta  mediante  strumenti
informatici. 
  ((3. La prova scritta ha la prevalente funzione  di  verificare  la
capacita' di inquadramento teorico-sistematico  dei  candidati,  alla
luce  dei  principi  generali  dell'ordinamento,  e  consiste   nello
svolgimento di tre elaborati scritti,  rispettivamente  vertenti  sul
diritto civile, sul diritto  penale  e  sul  diritto  amministrativo,
anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione  europea.))
((18)) 
  4. La prova orale verte su: 
    a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
    b) procedura civile; 
    c) diritto penale; 
    d) procedura penale; 
    e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
    ((f)   diritto   commerciale   e   diritto    della    crisi    e
dell'insolvenza;)) ((18)) 
    g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
    ((h) diritto dell'Unione europea;)) ((18)) 
    i) diritto internazionale pubblico e privato; 
    l)  elementi  di   informatica   giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
    m) colloquio su una  lingua  straniera,  indicata  dal  candidato
all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta  fra  le
seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco((;)) ((18)) 
    ((m-bis)  colloquio  psico-attitudinale  diretto   a   verificare
l'assenza di condizioni di  inidoneita'  alla  funzione  giudiziaria,
come individuate  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  con
propria delibera.)) ((18)) 
  5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle  materie  della  prova
scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di
sei decimi in ciascuna delle materie della  prova  orale  di  cui  al
comma 4, lettere da a)  a  l),  e  un  giudizio  di  sufficienza  nel
colloquio sulla lingua straniera prescelta  ((e  una  valutazione  di
idoneita' psico-attitudinale)), e comunque una votazione  complessiva
nelle due prove non inferiore a centootto  punti.  Non  sono  ammesse
frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della  legge  7
agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  il  giudizio  in
ciascuna delle prove scritte e orali e'  motivato  con  l'indicazione
del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza  ((nel  colloquio
sulla  lingua  straniera  o  nel  colloquio  psico-attitudinale))  e'
motivata con la sola formula "non idoneo". ((18)) 
  ((5-bis.  Terminata  la  valutazione  degli  elaborati  scritti,  i
candidati ammessi alla prova  orale,  esclusivamente  ai  fini  dello
svolgimento del colloquio  psico-attitudinale  di  cui  al  comma  4,
lettera m-bis), sostengono i test psico-attitudinali individuati  dal
Consiglio superiore della magistratura, per  le  medesime  finalita',
nel rispetto delle linee guida e  degli  standard  internazionali  di
psicometria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal  presidente
della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo nominato  ai  sensi
del  comma  6,  si   svolge   dinanzi   alla   commissione   o   alla
sottocommissione competente per la prova orale,  cui  e'  rimessa  la
valutazione anche dell'idoneita' psico-attitudinale.)) ((18)) 
  6. Con decreto del Ministro della giustizia,  previa  delibera  del
Consiglio superiore  della  magistratura,  terminata  la  valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti  della  commissione
esaminatrice ((, su proposta del Consiglio universitario nazionale,))
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale ((e docenti universitari titolari di  insegnamenti  nelle
materie psicologiche)). I commissari cosi'  nominati  partecipano  in
soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe
le sottocommissioni,  se  formate,  limitatamente  alle  prove  orali
relative ((, rispettivamente,)) alla  lingua  straniera  della  quale
sono docenti ((e al colloquio psico-attitudinale)). ((18)) 
  7. Nulla e' innovato in ordine agli  specifici  requisiti  previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni, per la copertura dei  posti  di  magistrato
nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che  la  lingua
straniera prevista dal comma 4, lettera  m),  del  presente  articolo
deve  essere  diversa  rispetto  a   quella   obbligatoria   per   il
conseguimento dell'impiego. 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma  2)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.
160 del 2006, come modificato dal presente decreto, si  applicano  ai
concorsi banditi in data successiva al 31 dicembre 2025".