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DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal:  14-5-2006 al: 30-7-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;
Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernenti la modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge numero 150 del 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005 ed in data 12 gennaio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4 della citata legge numero 150 del 2005;
Ritenuto, cogliendo il significato della condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 19, comma 2, di inserire, all'articolo 55, una disposizione transitoria, allo scopo di evitare che il Consiglio superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti i magistrati che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza, con conseguenti possibili difficoltà di funzionamento degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata è mutuata da quella prevista, in materia di proroga della permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti;
Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1, atteso che, qualora la stessa si riferisca anche alle prove scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento del numero delle medesime da tre a quattro che appare estraneo ai principi e criteri di delega, nonché inopportuno, tenuto conto del più ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del magistrato, delle materie attinenti al diritto dell'economia, rispetto alle altre tre oggetto della prova scritta; qualora la condizione debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente alle prove orali del concorso, deve invece osservarsi che, nell'ambito di tali prove, lo schema prevede già l'inserimento delle materie, tra quelle riconducibili al "diritto dell'economia", con le quali più frequentemente il magistrato dovrà confrontarsi nella propria vita professionale;
Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 26, comma 2, atteso che la legge di delegazione, col prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), quale principio e criterio direttivo, che nella individuazione e valutazione dei titoli, si tenga conto "prevalentemente (...) dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie", non esclude che, ai fini di tale individuazione e valutazione, venga attribuito rilievo, pur se non in misura prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti alla attività svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificate esperienze tecnico-professionali, essere indicativi del livello di professionalità raggiunto;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Concorso per uditore giudiziario
1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.
2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e industriale;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente.
Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.
7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 1, lettera a) e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.); è il seguente:
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;".
"3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.".
- Il testo del comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), n), o), p), q) e r) e del comma 9 del1'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, è il seguente:
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
"a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;
2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'art. 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;
3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;
4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al n. 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;
b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore, a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica; al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera a), n. 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
d) prevedere che:
1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;
2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;
e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado;
2) funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
11) funzioni giudicanti di legittimità;
12) funzioni requirenti di legittimità;
13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;
f) prevedere:
1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;
2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;
3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano
partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;
4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;
5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;
6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);
g) prevedere che:
1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), n. 6);
3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);
5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);
6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale;
h) prevedere che:
1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;
2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;
4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;
5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;
6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di seconde grado da non meno di sei anni;
10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;
16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;
17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), n. 4), ultima parte;
18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
i) prevedere che:
1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;
2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;
3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;
4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;
5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;
6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
l) prevedere che:
1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), n. 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;
2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;
3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al n. 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado; ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito, l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
9.1) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevati ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio i
titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'art. 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
12) l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso;
m) prevedere che:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'art. 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;
2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;
3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;
4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi, direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;
5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;
7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorre per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'art. 1l del codice di procedura penale;
8) alla scadenza del termine di cui al n. 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'art. 76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3) il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale;
o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparata all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altre sedi, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge.
Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;
p) prevedere che:
1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;
2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;
q) prevedere che:
1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
1.3) terza classe: da due a cinque anni;
1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;
3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;
r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità;".
"9. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;
b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), n. 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;
c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso o circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;
d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;
e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;
f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;
g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura;
h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza all'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 27 e 28, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico, o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);
i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:
1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;
2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;
l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma;
m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1 lettera o);
2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;
n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o) e in via transitoria dalla lettera m) del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;
2) che la disposizione di cui al n. 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;
3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.".
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28.