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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 ottobre 2003, n. 296

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2003
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Testo in vigore dal:  21-11-2003

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visto il contratto collettivo nazionale del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000, parte seconda, sezione prima, allegato A, nonché il relativo contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 24 aprile 2002, allegato A;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative delle distinte aree contrattuali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 maggio 2003 e 25 agosto 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 47891/3103 in data 8 settembre 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Destinazione di unità abitative ad alloggi di servizio
1. La destinazione di unità abitative ad alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, nei limiti consentiti dagli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio.
2. In relazione all'esigenza di una pronta presenza in servizio del personale nell'interesse dell'Amministrazione, i provvedimenti di destinazione di uso hanno ad oggetto alloggi ubicati nelle sedi di servizio. Con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed f), in caso di indisponibilità di alloggi nelle sedi di servizio, si può procedere alla destinazione di uso di alloggi esterni ubicati nel territorio dello stesso comune.
3. È fatto divieto di mutare la destinazione di uso degli alloggi di servizio, finchè permane il vincolo di destinazione costituito con il provvedimento di cui al comma 1.