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DECRETO-LEGGE 18 maggio 1995, n. 176

Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 1995, n. 284 (in G.U. 18/07/1995, n.166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  20-5-1995

Art. 3

Disposizioni concernenti
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai comandanti delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1, nonché agli ispettori regionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
2. I posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono coperti utilizzando la graduatoria del concorso a cinquecentottantotto posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993, e in corso di espletamento alla medesima data.
3. Alle assunzioni nei posti dei profili non operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comunque vacanti, fino al quarto livello, si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
4. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995, di lire 91 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997 per l'attuazione di un piano di potenziamento straordinario per le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse anche alla istituzione dei comandi delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1.