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DECRETO-LEGGE 18 maggio 1995, n. 176

Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 1995, n. 284 (in G.U. 18/07/1995, n.166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal: 23-10-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per consentire l'effettivo  funzionamento  degli  uffici
periferici del  Ministero  dell'interno  nelle  province  di  recente
istituzione, nonche' per conseguire il potenziamento operativo  delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  anche
nelle medesime province; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 maggio 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri
del bilancio e della  programmazione  economica  e  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici
                periferici del Ministero dell'interno 
  1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite
agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle  province  di
Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini,  Verbano-Cusio-Ossola  e
Vibo Valentia, le dotazioni organiche  relative  alle  qualifiche  di
prefetto,  di  dirigente  superiore  della  Polizia  di  Stato  e  di
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  sono  aumentate,
nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto  unita';  conseguentemente
nelle   qualifiche   iniziali   di   ciascun   ruolo   sono   ridotti
rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di
assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi  di
competenza  delle  prefetture  e   delle   questure,   il   Ministero
dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici,
e' autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino  al
30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati  da
non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli
idonei dei concorsi in via di espletamento,  per  la  copertura,  nel
limite massimo del cinquanta  per  cento,  delle  vacanze  dei  posti
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per  i
posti non coperti dai candidati iscritti  nelle  singole  graduatorie
regionali o provinciali, in deroga  a  quanto  previsto  dai  singoli
bandi,  e'  ammesso  lo  scorrimento,  per  ciascun  concorso,  della
graduatoria generale degli idonei anche in sostituzione di  personale
trasferito nelle nuove province. Il personale assunto  ai  sensi  del
presente comma non puo' essere trasferito a domanda o comunque essere
comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di  prima
assegnazione se non sia decorso il  relativo  periodo  di  permanenza
previsto dai rispettivi bandi di concorso. ((3)) 
  2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 ed in ogni altro  caso
in cui  occorra  provvedere  con  urgenza  alla  costituzione  ed  al
funzionamento di un ufficio, comando o reparto periferico dipendente,
nonche'  di  un  comando  dell'Arma  dei  carabinieri,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato a stipulare contratti  per  locazione  di
stabili    privati,    anche    in    mancanza     del     nulla-osta
dell'Amministrazione  finanziaria,  qualora  siano  trascorsi  trenta
giorni dalla ricezione della richiesta di nulla-osta con la quale  e'
dichiarata  l'urgenza,  corredata  di  tutti  i  necessari  documenti
istruttori. Negli altri  casi  il  predetto  termine  e'  fissato  in
novanta giorni. 
  3. Per i  pagamenti  necessari  ad  assicurare  i  diversi  servizi
amministrativi sono istituite, nelle prefetture di  cui  al  presente
articolo, le contabilita' speciali intestate ai rispettivi  prefetti,
sulle quali i versamenti di fondi del bilancio sono  accreditati  con
aperture  di  credito  e  autorizzati  con   decreto   del   Ministro
dell'interno, in deroga al secondo comma dell'articolo 585 del  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al comma  1  dell'articolo  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.  367.  Le
stesse  disposizioni  si  applicano   alle   altre   prefetture,   ai
commissariati del Governo di  Trento  e  di  Bolzano  e  alla  giunta
regionale della Valle d'Aosta. 
    
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, convertito con modificazioni dalla
L.  23 dicembre 1996, n. 653, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che
"Il  termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge  18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  1995,  n.  284, e' prorogato al 31 dicembre
1997".