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LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  19-9-2000

Art. 8

(Alloggi di servizio)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprietà pubblica o di proprietà privata, sulla base dei criteri e con le modalità indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 1570/1941 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 4), è il seguente:
"Art. 21. - Le amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per i comandanti dei Corpi stessi e rimanendo altresì a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi, le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto.
Il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la dichiarazione di pubblica utilità".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284 (Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite):
"Art. 3 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Ai comandanti delle sedi provinciali indicate nell'art. 1, nonché agli ispettori regionali, si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 17 dicembre 1941, n. 1570".