stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 53

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Poliza di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "sostituto commissario".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con la medesima decorrenza.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))
.
4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di "sostituto commissario" di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla data in cui matura 1'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. (3)
5. Per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dallo stesso comma. (3)
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici, di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater, nonché quelle di cui all'articolo 31-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di "sostituto commissario", di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.