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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 31-quater

(Promozione a sostituto commissario)
1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
(27)
((30))
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AGGIORNAMENTO (22)

Il D. LGS. 30 maggio 2003, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 7, lettera a)) che la modifica del primo comma del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2005.
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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera m)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione".
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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, l-bis)) che "gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025".