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DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 1993, n. 247

Disposizioni correttive dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/08/1993
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Testo in vigore dal:  7-8-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che si rende necessario introdurre disposizioni correttive, di natura transitoria, alla normativa prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per la specifica materia dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. La decorrenza iniziale del termine di tre mesi di cui all'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è fissata al 1 ottobre 1993, limitatamente ai casi in cui l'affidamento di mansioni superiori sia indispensabile per assicurare la complessiva funzionalità di servizi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai casi di svolgimento di mansioni superiori già in corso alla data del 21 febbraio 1993 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi e nei termini di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione, presso ciascuna delle amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni ad esse rela- tive precedenti alla adozione del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di trattamento economico per l'attribuzione di mansioni superiori.
3. Le amministrazioni interessate adottano i relativi provvedimenti, evidenziando le eccezionali e comprovate esigenze di funzionamento dell'intero servizio.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro ai fini di verifiche sulla sussistenza dei presupposti, da effettuare, nel rispetto delle competenze regionali, anche a mezzo dei servizi ispettivi e degli organi di controllo interno di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.
5. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti di organico, resta fermo l'obbligo di avviare le procedure per la copertura dei posti, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
6. Fermo restando quanto disposto al comma 2, sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori dalla data del 21 maggio 1993 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 19 luglio 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota al titolo:
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Si trascrive il testo del relativo art. 57:
"Art. 57 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori). - 1. L'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori può essere disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi, nel caso di vacanze di posti di organico, ovvero per sostituire altro dipendente durante il periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto, escluso il periodo del congedo ordinario, sempre che ricorrano esigenze di servizio.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
3. L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta sotto la propria responsabilità disciplinare e patrimoniale dal dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) prevede che: "Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
- Per il testo dell'art. 57 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota al titolo.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 57 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 232/1993 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), in corso di conversione in legge, è il seguente:
"Art. 9 (Servizi di controllo interno). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi generali di direzione, i parametri di riferimento del controllo.
2. I servizi di cui al comma 1 sono posti, di norma, alle dipendenze degli organi generali di direzione. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo.
3. I servizi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. I servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì al servizio ispettivo di cui al comma 5 e ai comitati di cui al comma 4.
4. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono dei servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, viene istituito il servizio ispettivo del Ministero dell'interno, con una articolazione a livello provinciale e raccordo funzionale con gli organi di cui al comma 4. Il servizio ispettivo redige annualmente una relazione sui risultati dell'attività ispettiva svolta a norma del presente articolo, con indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni riscontrate.
6. All'istitizione dei servizi di cui al comma 1 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 30 ottobre 1993".