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DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 1993, n. 247

Disposizioni correttive dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/08/1993
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Testo in vigore dal: 7-8-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Considerato  che  si  rende  necessario   introdurre   disposizioni
correttive, di natura transitoria, alla normativa prevista  dall'art.
57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per  la  specifica
materia dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1993; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 luglio 1993; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. La decorrenza iniziale del termine di tre mesi di  cui  all'art.
57, comma 1, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e'
fissata al 1 ottobre 1993, limitatamente ai casi in cui l'affidamento
di  mansioni  superiori  sia   indispensabile   per   assicurare   la
complessiva funzionalita' di servizi pubblici. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai  casi  di
svolgimento di mansioni superiori gia' in  corso  alla  data  del  21
febbraio 1993 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore  del
presente decreto.  Nei  casi  e  nei  termini  di  cui  al  comma  1,
continuano   a   trovare   applicazione,   presso   ciascuna    delle
amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni ad esse  rela-
tive precedenti alla adozione del decreto legislativo n. 29 del  1993
in materia di trattamento economico per  l'attribuzione  di  mansioni
superiori. 
  3.   Le   amministrazioni   interessate   adottano    i    relativi
provvedimenti, evidenziando le eccezionali e comprovate  esigenze  di
funzionamento dell'intero servizio. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono trasmessi al Dipartimento
della funzione pubblica  ed  al  Ministero  del  tesoro  ai  fini  di
verifiche sulla  sussistenza  dei  presupposti,  da  effettuare,  nel
rispetto delle  competenze  regionali,  anche  a  mezzo  dei  servizi
ispettivi e degli organi di controllo interno di cui all'art.  9  del
decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232. 
  5. Qualora l'utilizzazione del dipendente  per  lo  svolgimento  di
mansioni superiori sia stata disposta  per  sopperire  a  vacanze  di
posti di organico, resta fermo l'obbligo di avviare le procedure  per
la copertura dei posti, ai sensi dell'art. 57, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 29 del 1993. 
  6. Fermo restando quanto disposto al  comma  2,  sono  fatti  salvi
tutti gli  atti  connessi  al  conferimento  e  allo  svolgimento  di
mansioni superiori dalla data del 21 maggio 1993 alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Data a Roma, addi' 19 luglio 1993 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                    CASSESE, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

    
          Nota al titolo: 
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421".
          Si trascrive il testo del relativo art. 57: 
             "Art.   57   (Attribuzione   temporanea   di    mansioni
          superiori). - 1. L'utilizzazione del dipendente in mansioni
          superiori  puo'  essere  disposta  esclusivamente  per   un
          periodo non eccedente i tre mesi, nel caso  di  vacanze  di
          posti di organico, ovvero per sostituire  altro  dipendente
          durante  il   periodo   di   assenza   con   diritto   alla
          conservazione del posto, escluso  il  periodo  del  congedo
          ordinario, sempre che ricorrano esigenze di servizio. 
             2. Nel caso di assegnazione  a  mansioni  superiori,  il
          dipendente   ha   diritto    al    trattamento    economico
          corrispondente  all'attivita'  svolta  per  il  periodo  di
          espletamento  delle  medesime.  Per  i  dipendenti  di  cui
          all'art. 2, comma 2, in deroga  all'art.  2103  del  codice
          civile l'esercizio temporaneo  di  mansioni  superiori  non
          attribuisce il diritto  all'assegnazione  definitiva  delle
          stesse. 
             3. L'assegnazione alle mansioni  superiori  e'  disposta
          sotto   la   propria   responsabilita'    disciplinare    e
          patrimoniale    dal    dirigente    preposto     all'unita'
          organizzativa presso cui  il  dipendente  presta  servizio,
          anche se  in  posizione  di  fuori  ruolo  o  comando,  con
          provvedimento   motivato.   Qualora   l'utilizzazione   del
          dipendente per lo svolgimento  di  mansioni  superiori  sia
          disposta per sopperire a vacanze  dei  posti  di  organico,
          contestualmente alla data in cui il dipendente e' assegnato
          alle predette mansioni devono essere avviate  le  procedure
          per la copertura dei posti vacanti. 
             4.  Non  costituisce  esercizio  di  mansioni  superiori
          l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri  delle
          mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2. 
             5.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli
          incarichi  di  presidenza  di  istituto  secondario  e   di
          direzione  dei  conservatori  e  delle  accademie   restano
          disciplinati  dalla  legge  14  agosto  1971,  n.  821,   e
          dall'art.  2,  terzo  comma,  del  regio  decreto-legge   2
          dicembre 1935, n. 2081, convertito  dalla  legge  16  marzo
          1936, n. 498". 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
             - Il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega
          al Governo per la razionalizzazione e  la  revisione  delle
          discipline in materia di sanita', di pubblico  impiego,  di
          previdenza  e  di  finanza   territoriale)   prevede   che:
          "Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
          comma 1, nel rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
          determinati dal medesimo comma  1  e  previo  parere  delle
          commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con
          uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993". 
             - Per il testo dell'art. 57 del  D.Lgs.  n.  29/1993  si
          veda in nota al titolo. 
          Note all'art. 1: 
             - Per il testo dell'art. 57 del  D.Lgs.  n.  29/1993  si
          veda in nota al titolo. 
             -  Il  testo  dell'art.   9   del   D.L.   n.   232/1993
          (Disposizioni  in  materia  di   legittimita'   dell'azione
          amministrativa), in corso di conversione in  legge,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 9 (Servizi  di  controllo  interno).  -  1.  Nelle
          amministrazioni pubbliche,  ove  gia'  non  esistano,  sono
          istituiti servizi di controllo interno con  il  compito  di
          verificare, mediante valutazioni comparative  dei  costi  e
          dei  rendimenti,  la  corretta   gestione   delle   risorse
          pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento  dell'azione
          amministrativa. I servizi determinano  almeno  annualmente,
          anche su indicazione degli organi generali di direzione,  i
          parametri di riferimento del controllo. 
             2. I servizi di cui al comma 1  sono  posti,  di  norma,
          alle dipendenze degli organi generali di direzione. Ad essi
          e'  attribuito,  nell'ambito  delle   dotazioni   organiche
          vigenti, un apposito contingente di personale. Puo'  essere
          utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. 
             3. I servizi hanno accesso ai documenti amministrativi e
          possono richiedere, oralmente o per iscritto,  informazioni
          agli  uffici  pubblici.  Riferiscono  trimestralmente   sui
          risultati della loro  attivita'  agli  organi  generali  di
          direzione.   I   servizi   di   controllo   interno   delle
          amministrazioni  territoriali  e  periferiche   riferiscono
          altresi' al servizio ispettivo di  cui  al  comma  5  e  ai
          comitati di cui al comma 4. 
             4.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni  e  i   comitati   metropolitani   di   cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
          n. 21, e  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 10  giugno  1992,  si  avvalgono  dei  servizi  di
          controllo  interno  delle  amministrazioni  territoriali  e
          periferiche. 
             5. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'interno, viene  istituito  il
          servizio ispettivo  del  Ministero  dell'interno,  con  una
          articolazione a livello provinciale e  raccordo  funzionale
          con gli organi di cui al comma  4.  Il  servizio  ispettivo
          redige   annualmente   una    relazione    sui    risultati
          dell'attivita'  ispettiva  svolta  a  norma  del   presente
          articolo, con indicazione dei rimedi necessari a  risolvere
          le disfunzioni riscontrate. 
             6. All'istitizione dei servizi di  cui  al  comma  1  si
          provvede con regolamenti delle singole  amministrazioni  da
          emanarsi entro il 30 ottobre 1993".