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LEGGE 14 agosto 1971, n. 821

Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di Istruzione dell'ordine secondario.

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Testo in vigore dal:  30-10-1971

Art. 2


Per ciascun tipo di incarico di presidenza da conferire il provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie:
a) saranno iscritti nella prima graduatoria i professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;
b) saranno iscritti nella seconda graduatoria i professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.
La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie potrà essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio.
Gli aspiranti di cui alla lettera a) verranno inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso sarà rapportata a 100.
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi.
La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.