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LEGGE 14 agosto 1971, n. 821

Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di Istruzione dell'ordine secondario.

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Testo in vigore dal: 30-10-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  incarichi  di presidenza di durata annuale nelle scuole medie,
negli  istituti  di  istruzione  classica,  scientifica e magistrale,
negli  istituti  tecnici  e in quelli professionali sono conferiti, a
domanda,  ogni  anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite
graduatorie  provinciali  di  merito distintamente formate per i vari
tipi di presidenza da conferire.
  Per  le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana
saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.