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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 giugno 1947, n. 557

Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, ed al regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434, riguardanti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1949)
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Testo in vigore dal:  5-1-1950
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Art. 2


Per l'esame delle questioni concernenti la restituzione dei beni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1ª febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, è istituita un'apposita commissione presso la Ragioneria generale dello Stato.
La commissione è nominata con decreto del Ministro per il tesoro.
Al presidente, ai componenti ed al segretario della predetta commissione è attribuito il trattamento economico previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.
La relativa spesa farà carico al capitolo 376-ter dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 dicembre 1949, n. 908, ha disposto (con l'art.6) che " La Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, ed è composta:
1) di un presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, di grado, non inferiore al terzo, in servizio o a riposo;
2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;
3) di un magistrato designato dal. Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;
4) di un rappresentante del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto;
5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto;
6) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al sesto;
7) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di grado non inferiore al sesto;
8) di un Magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al quinto;
9) di un avvocato dello stato, di grado non inferiore al quinto.
Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni qualora queste siano interessate, e si può valere dell'opera di esperti.
Per in validità delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della Commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere è adottato a maggioranza degli intervenuti."