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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 908

Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.

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Testo in vigore dal:  5-1-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti, in attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di pace tra, l'Italia e le Potenze, Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché degli Allegati XIV, XV e XVI al Trattato stesso, allorquando il Governo italiano vi si riconosca tenuto e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o tali diritti siano comunque esercitati da dette persone, è disposta con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, previo parere della Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.
Il decreto Ministeriale previsto dal comuni precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione di cui allo stesso comma precedente.
La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo di spesa sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione di tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo di spesa.