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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 538

Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1956)
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Testo in vigore dal:  22-7-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, contenente disposizioni per i diritti erariali sui cinematografi;
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1829, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 540, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;
Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, che istituisce una addizionale a favore del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;
Visto l'art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612, con il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5% sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscono animali ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere;
Visto l'art. 13 dei R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466, che istituisce un diritto erariale fisso a favore del credito edilizio teatrale (Decet);
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943 n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Deca);
Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma;
Visti gli articoli 2, 3, 11 le 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce un contributo per il fondo di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, contenente modificazioni alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri, altre gare e sulle scommesse;
Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1946, n. 500, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Gli articoli 3, 4 e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. - Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
non superiori a L. 20............................... 15%
per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
da oltre L. 20 e non superiori a L. 60.............. 30%
per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
superiori a L. 60................................... 40%

Art. 4. - Il diritto erariale sull'introito lordo degli ingressi ai concorsi ippici e agli spettacoli sportivi di ogni genere, di che all'art. 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è stabilito nella misura del 18%.

Art. 6. - Il diritto erariale sull'introito lordo delle scommesse, previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, è stabilito nella misura del 6%