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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 538

Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1956)
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Testo in vigore dal: 22-7-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva il testo
delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli;
  Visto   il   R.   decreto  2  ottobre  1924,  n.  1589,  contenente
disposizioni per i diritti erariali sui cinematografi;
  Visto  il  R.  decreto-legge  14 novembre 1829, n. 2096, convertito
nella  legge  1°  maggio  1930, n. 540, contenente disposizioni sulla
devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro
alla Scala di Milano;
  Visto  il  R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella
legge 9 luglio 1931, n. 1008, che istituisce una addizionale a favore
del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;
  Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella
legge   13   gennaio  1938,  n.  10,  contenente  disposizioni  sulla
devoluzione  del  diritto  erariale  e  demaniale  a favore dell'Ente
autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;
  Visto  l'art.  4,  n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612, con il
quale  viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione
degli  animali  un  diritto  del  5%  sui  biglietti d'ingresso per i
pubblici  spettacoli  nei quali si esibiscono animali ivi comprese le
gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere;
  Visto  l'art.  13  dei  R.  decreto-legge  16 giugno 1938, n. 1150,
convertito  nella  legge  18  gennaio 1939, n. 466, che istituisce un
diritto  erariale  fisso  a  favore  del  credito  edilizio  teatrale
(Decet);
  Visto  l'art.  2  del  R.  decreto-legge  11  gennaio  1943  n. 65,
contenente   provvedimenti  in  materia  di  diritti  erariali  sugli
spettacoli cinematografici (Deca);
  Visti  gli  articoli  4  e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n.
563,  che  istituiscono  una  addizionale  a  favore del Teatro Reale
dell'Opera di Roma;
  Visti  gli  articoli  2,  3, 11 le 12 del R. decreto-legge 10 marzo
1943,  n.  86,  convertito  nella  legge  28 giugno 1943, n. 609, che
istituiscono  addizionali  a  favore  degli Enti autonomi Teatro alla
Scala  di  Milano,  Teatro  comunale Vittorio Emanuele II di Firenze,
Teatro  Reale  dell'Opera  di  Roma  e  dell'Ente  nazionale  per  la
protezione degli animali;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo
1945,   n.   72,  che  istituisce  un  contributo  per  il  fondo  di
solidarieta' nazionale sui pubblici spettacoli;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76,
contenente  modificazioni  alla  tariffa  dei  diritti  erariali  sui
pubblici  spettacoli,  sulle  corse  dei cavalli, dei levrieri, altre
gare e sulle scommesse;
  Visto  il  R.  decreto-legge  27  maggio  1946,  n. 500, contenente
disposizioni  sulla  devoluzione  del  diritto  erariale  e demaniale
all'Ente  autonomo  Teatro  Reale  dell'Opera  di  Roma  e alla Reale
Accademia di Santa Cecilia di Roma;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;,
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
  58; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di
concerto  col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri
per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'interno;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  articoli  3,  4  e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8
marzo 1945, n. 76, sono sostituiti dai seguenti:

    Art.   3.   -  Il  diritto  erariale  sull'introito  lordo  degli
spettacoli  cinematografici  e  degli  spettacoli  di varieta' aventi
almeno  un  numero  di  cinematografo,  comunque  e  dovunque dati al
pubblico,  anche  se  in  circoli  e sale private, e' stabilito nella
seguente misura:

      per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
        non superiori a L. 20............................... 15%
      per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
        da oltre L. 20 e non superiori a L. 60.............. 30%
      per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
        superiori a L. 60................................... 40%

  Art. 4. - Il diritto erariale sull'introito lordo degli ingressi ai
concorsi  ippici  e  agli  spettacoli sportivi di ogni genere, di che
all'art.  4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e' stabilito nella
misura del 18%.

  Art.  6. - Il diritto erariale sull'introito lordo delle scommesse,
previsto  dall'art.  1  del  R.  decreto-legge  10 marzo 1943, n. 86,
convertito  nella  legge  28  giugno 1943, n. 609, e' stabilito nella
misura del 6%