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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 500

Applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Reale dell'Opera e della Reale Accademia di Santa Cecilia nella città di Roma.

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Testo in vigore dal:  11-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276 e successive disposizioni e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 540, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;
Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 363, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, contenente disposizioni per l'applicazione dell'addizionale 2 per cento a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale di Firenze;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10, contenente disposizioni sulla devoluzione dei diritti erariali e demaniali a favore dell'Ente autonomo teatro comunale Vittorio Emanuele Il di Firenze;
Visto l'art. 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633, contenente disposizioni sulla protezione dei diritti di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, contenente disposizioni sulla disciplina tributaria degli atti relativi all'esercizio del diritto di autore e determinazione del diritto demaniale;
Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, contenente disposizioni sui diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare;
Visto il R. decreto-legge 19 marzo 1943, n. 563, contenente disposizioni per l'applicazione dell'addizionale 2 % a favore dell'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Dal 1° luglio 1945 il diritto erariale dovuto a norma degli articoli 1, 11 e 12 della Legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, per gli spettacoli promossi dall'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera nonché dalla Reale Accademia di Santa Cecilia nella città di Roma, è devoluto a favore degli Enti medesimi.
Dalla stessa data il diritto demaniale dovuto a norma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio, è devoluto a favore degli stessi Enti per le opere e concerti che a cura di essi saranno rappresentati od eseguiti nella città di Roma.
Tali diritti continueranno ad essere riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori, e versati ai competente capitolo di bilancio di entrata e il pagamento agli Enti interessati, dedotto l'otto per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà effettuato a cura dello Stato, alla fine di ciascun semestre con imputazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze.