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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1917, n. 1536

Col quale sono dichiarate di 2a classe alcune linee navigabili. (017U1536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1978)
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Testo in vigore dal:  20-10-1917

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959;

Vista la legge 8 aprile 1915, n. 508, e il decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con i ministri segretari di Stato per la marina, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'industria, commercio e lavoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1917 sono dichiarate linee navigabili di 2ª classe, in aggiunta e a modifica dell'elenco approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 823, quelle comprese nell'elenco annesso al presente decreto vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Bonomi - Corsi - De Nava
- Meda.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.