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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1917, n. 1536

Col quale sono dichiarate di 2a classe alcune linee navigabili. (017U1536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1978)
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Testo in vigore dal: 20-10-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulla  navigazione
interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913,
n. 959; 
 
  Vista la legge 8 aprile 1915, n. 508, e il decreto  Luogotenenziale
4 gennaio 1917, n. 59; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
di concerto con i ministri segretari di Stato per la  marina,  per  i
trasporti marittimi e ferroviari, per l'industria, commercio e lavoro
e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A decorrere dal 1° luglio 1917 sono dichiarate linee navigabili  di
2ª classe, in aggiunta e a  modifica  dell'elenco  approvato  con  R.
decreto 8 giugno 1911, n. 823, quelle comprese nell'elenco annesso al
presente decreto vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 maggio 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                             Bonomi - Corsi - De Nava 
                                              - Meda. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.