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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1917, n. 59

Che proroga fino al 31 dicembre 1917 il termine entro il quale, giusta l'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, è data facoltà al Governo del Re di provvedere all'iscrizione, nelle rispettive classi, delle vie navigabili. (017U0059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 6 luglio 1922, n. 895 (in G.U. 11/07/1922, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))