DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE
4
gennaio
1917, n. 59
Che proroga fino al 31 dicembre 1917 il termine entro il quale,
giusta l'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla
navigazione interna e sulla fluitazione, è data facoltà al Governo
del Re di provvedere all'iscrizione, nelle rispettive classi, delle
vie navigabili. (017U0059)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 6 luglio 1922, n. 895 (in G.U. 11/07/1922, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)