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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2011, n. 14

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. (11G0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2011
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Testo in vigore dal:  19-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
All'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, le parole: «di durata massima quinquennale», sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a sei anni».
2. In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 19

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto mnisteriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita auorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adattati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 concerne «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 concerne «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 concerne «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 5 (Presidente). - 1. Il Presidente, scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.
2. Il Presidente dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;
b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti agli uffici di livello dirigenziale generale;
c) sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche;
d) conferisce ogni altro incarico di direzione di strutture tecnico-scientifiche;
e) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
f) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attività delle strutture tecniche dell'Istituto.
4. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Il Presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario può essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
«Art. 6 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanità è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati:
a) tre esperti designati dal Ministro della sanità;
b) tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sei anni.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.
5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico è gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione.».
«Art. 8 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della sanità, su proposta del presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione e amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a sei anni.
2. Il direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
c) formula indicazioni programmatiche sulla base di quanto previsto dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio e dei relativi atti;
d) cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle richieste, tenuto conto delle risorse di bilancio;
e) individua le risorse finanziarie da assegnare su proposta del Presidente agli uffici amministrativi e tecnici nonché ai dipartimenti;
f) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, che non sono di competenza specifica del presidente o dei vari dirigenti;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, è il seguente:
«Art. 4 (Organi dell'Istituto superiore di sanità). - 1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanità:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore generale;
d) il comitato scientifico;
e) il collegio dei revisori.».