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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2011, n. 14

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. (11G0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2011
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Testo in vigore dal: 19-3-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2001,
n. 70; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 dicembre 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Agli articoli 5,  comma  2,  e  6,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  20  gennaio  2001,  n.  70,  le  parole:
«cinque  anni»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «sei   anni».
All'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, le parole: «di  durata
massima quinquennale», sono sostituite dalle seguenti: «di durata non
superiore a sei anni». 
  2. In sede di prima applicazione, il  termine  di  cinque  anni  di
durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata  in  vigore
del presente regolamento, e' direttamente incrementato di un anno, se
al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Fazio, Ministro della salute 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 19 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'   il
          seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) [l'organizzazione del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavori  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali]. 
               2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con  decreto  mnisteriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita auorizzazione da parte della  legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministriali non  possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adattati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
               - Il decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419
          concerne «Riordinamento del  sistema  degli  enti  pubblici
          nazionali, a norma degli articoli 11 e 14  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  267
          concerne «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita',
          a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h),  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
          2001,  n.  70  concerne  «Regolamento   di   organizzazione
          dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 9 del
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419». 
            
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  5,  6  e  8  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  20  gennaio
          2001, n. 70, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 5 (Presidente). - 1. Il  Presidente,  scelto  tra
          personalita'  appartenenti  alla   comunita'   scientifica,
          dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalita'
          in materia di ricerca  e  sperimentazione  nei  settori  di
          attivita'  dell'Istituto,  e'  nominato  con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Presidente dura in carica sei anni e puo'  essere
          confermato una sola volta. 
              3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente,
          convoca e presiede  il  Consiglio  di  amministrazione,  il
          comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine  del  giorno;
          il Presidente inoltre: 
                a)  sovrintende all'andamento dell'ente e vigila  sul
          corretto  funzionamento  delle   strutture,   assicurandone
          l'unita' operativa e di indirizzo; 
                b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti
          agli uffici di livello dirigenziale generale; 
                c)   sentito   il   Consiglio   di   amministrazione,
          conferisce  gli  incarichi  di  direzione  delle  strutture
          tecnico-scientifiche; 
                d) conferisce ogni altro  incarico  di  direzione  di
          strutture tecnico-scientifiche; 
                e) predispone, con  la  collaborazione  degli  uffici
          interessati e sentito il  Comitato  scientifico,  il  piano
          triennale da sottoporre al Consiglio di amministrazione; 
                f)  valuta,  su  parere  obbligatorio  del   Comitato
          scientifico,   l'attivita'   delle    strutture    tecniche
          dell'Istituto. 
              4. Al Presidente e' attribuita un'indennita' di  carica
          determinata con decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica. 
              5. Il Presidente, se  appartenente  ad  amministrazioni
          dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e'
          collocato  in  aspettativa  per  la  durata  dell'incarico,
          secondo le  disposizioni  dei  rispettivi  ordinamenti;  se
          professore  o   ricercatore   universitario   puo'   essere
          collocato in aspettativa a domanda ai  sensi  dell'art.  12
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382.». 
              «Art.  6  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.   Il
          Consiglio di amministrazione, nominato dal  Ministro  della
          sanita' e' composto dal Presidente  e  da  otto  componenti
          cosi' individuati: 
                a) tre esperti designati dal Ministro della sanita'; 
                b) tre esperti designati dalla  Conferenza  unificata
          Stato-regioni; 
                c) un esperto designato  dall'Associazione  nazionale
          dei comuni italiani; 
                d) un esperto designato dal  Ministro  della  ricerca
          scientifica; 
                e) esercita le funzioni di  segretario  un  dirigente
          amministrativo. 
              2.  Gli  esperti  devono  essere  scelti  tra   persone
          particolarmente competenti di documentata  professionalita'
          nelle  materie  tecnico-scientifiche   e   giuridiche   che
          rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto. 
              3. Il Consiglio di amministrazione dura in  carica  sei
          anni. 
              4.  Ai  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione
          spetta il  compenso  che  sara'  fissato  con  decreto  del
          Ministro della sanita' di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  Con
          analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e
          le modalita' di rimborso delle spese di missione. 
              5. Il Consiglio di amministrazione  puo'  eleggere  nel
          proprio seno un vicepresidente. Tale incarico e' gratuito. 
              6. Con regolamento dell'Istituto  saranno  disciplinate
          le   modalita'   di   funzionamento   del   Consiglio    di
          amministrazione.». 
              «Art.  8  (Direttore  generale).  -  1.  Il   direttore
          generale  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro   della
          sanita', su proposta  del  presidente,  ed  e'  scelto  tra
          persone laureate di larga, provata e documentata esperienza
          di direzione in materia di gestione e  amministrazione.  Il
          rapporto di lavoro del direttore generale e'  regolato  con
          contratto di diritto privato di durata non superiore a  sei
          anni. 
              2. Il direttore generale: 
                a) partecipa con  voto  consultivo  alle  sedute  del
          Consiglio di amministrazione; 
                b)   attua   i   provvedimenti   del   Consiglio   di
          amministrazione; 
                c) formula indicazioni programmatiche sulla  base  di
          quanto previsto dal Consiglio  di  amministrazione  per  la
          predisposizione del bilancio e dei relativi atti; 
                d)   cura    la    ricognizione    dei    fabbisogni,
          programmandone la realizzazione sulla base delle richieste,
          tenuto conto delle risorse di bilancio; 
                e) individua le risorse finanziarie da  assegnare  su
          proposta  del  Presidente  agli  uffici  amministrativi   e
          tecnici nonche' ai dipartimenti; 
                f)   adotta   gli   atti   relativi   alla   gestione
          dell'Istituto, che non sono  di  competenza  specifica  del
          presidente o dei vari dirigenti; 
                g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in
          materia di servizi, lavori  e  forniture  che  superino  la
          soglia comunitaria.». 
              -  Il  testo  dell'art.  4  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 4 (Organi dell'Istituto superiore di sanita').  -
          1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanita': 
                a) il presidente; 
                b) il consiglio di amministrazione; 
                c) il direttore generale; 
                d) il comitato scientifico; 
                e) il collegio dei revisori.».