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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2001, n. 70

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
Testo in vigore dal:  7-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Presidente
1. Il Presidente, scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.
2. Il Presidente dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta. (1)
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;
b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti agli uffici di livello dirigenziale generale;
c) sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche;
d) conferisce ogni altro incarico di direzione di strutture tecnico-scientifiche;
e) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
f) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attività delle strutture tecniche dell'Istituto.
4. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Il Presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario può essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".