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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1993, n. 199

Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/6/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1993, n. 293 (in G.U. 12/08/1993, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  1-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonché dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. (4)
((5))
2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti indicati al comma 1, non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai fini dell'applicazione di tale legge sono consider- ate utili le domande presentate dalle imprese medesime anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'articolo 1 del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che " I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160".

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 4, comma 19) che "I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità".