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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
Testo in vigore dal:  23-10-1996

Art. 7

Disposizioni in materia di mobilità
e di trattamento di integrazione salariale
1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 1 gennaio 1993".
2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.