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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1989, n. 332

Misure fiscali urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 (in G.U. 29/11/1989, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  3-12-1989
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Art. 5

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 81.679 a L. 85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
a) oli da gas, da L. 41.335 a L. 43.420 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;
b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;
c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;
d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg.
3. Le lettere E), punto 1, F), punto 1, G) , H) , L) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
" E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:
1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al prodotto denominato 'jet fuel JP4' e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonn. 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale):
aliquota per ettolitro . . . . . . . . . . . . . . L. 8.588,10 F) Oli da gas:
1) da usare come combustibili:
aliquota per ettolitro . . . . . . . . . . . . . . . L. 42.301 G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 (1) 2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 (1) 3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 (2) 4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 (1) H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:
aliquote per cento kg:
a) densi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500
b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.415
c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.698
d) fluidissimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 48.377 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.000 7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.000 8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.
L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simili:
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:
1) impiegati nella preparazione di 'fanghì per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500 (1)
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(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 3.780 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 84 per ettolitro.".
4. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 3.000 kg, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a 40 ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.
5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine prevista per la benzina è ridotta nella misura di L. 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, limitatamente alla benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l.
6. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto che alla benzina, cui si applica la riduzione di imposta prevista nel comma 5, vengano aggiunte sostanze coloranti o anche, sostanze traccianti.
7. Il numero 1) del quarto comma dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.lgs. 17 novembre 1989, n. 372, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, per i seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 85.881 a L. 86.980 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.588,10 a L. 8.698 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."